Come nasce il Trust? Non vuole essere una lezione di storia quella che oggi vogliamo presentare, ma senza la conoscenza del passato  non riusciamo a progettare il futuro.

Torniamo con la mente al periodo delle crociate, tra il 1300 e il 1400, e l’ambiente di riferimento sono i paesi anglosassoni.

I Cavalieri che andavano a combattere in Terra Santa, (vista la rischiosità del loro viaggiare…) affidavano i propri beni a persone di fiducia che li amministravano durante la loro assenza, restituendoli poi al legittimo proprietario o alla sua famiglia in caso di morte: nasce così l’istituto della “fiducia” che corre sotto il nome di “Trust”.

Venivano poste le basi, anche giuridiche, per disciplinare un fenomeno, nato per esigenze di natura bellica, e farlo diventare uno strumento finalizzato ad una organizzata e ragionata trasmissione del proprio patrimonio.

L’affinarsi dello strumento, vede nel secolo dei Lumi la sua massima esplosione, soprattutto nel mondo anglosassone da parte delle famiglie di imprenditori che ne coglievano appieno il significato e la portata.

Venendo ai giorni nostri, l’istituto del Trust è entrato a far parte del patrimonio giuridico italiano mediante il recepimento della Convenzione dell’Aja (legge applicabile ai Trust e al loro riconoscimento) entrata in vigore nel 1992.

Tale normativa dispone il riconoscimento del Trust e indica i requisiti minimi dell’istituto e i relativi effetti nei confronti dei soggetti interessati.

Un esempio pratico del suo utilizzo?

Martedì 14 giugno 2016 alla Camera con 312 voti a favore, 64 contrari e 26 astenuti nasce la legge sul “dopo di noi” , a partire dal disegno di legge «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare».

La norma che «è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità», perché per la prima volta nell’ordinamento giuridico vengono individuate e riconosciute specifiche tutele per le persone con disabilità quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti fino a quel momento. L’obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili, consentendogli per esempio di continuare a vivere nelle proprie case o in strutture gestite da associazioni ed evitando il ricorso all’assistenza sanitaria attraverso (omissis)…  trust ed agevolazioni sui trasferimenti di beni e diritti post – mortem.

In pratica il disabile affida i suoi beni ad un amministratore (chiamato trustee) il quale ha il compito di gestire il patrimonio che gli viene affidato in funzione delle esigenze del disabile qualora, come spesso accade, i genitori del disabili siano anziani ovvero non siamo in grado di provvedere a garantire un futuro dignitoso ai propri figli.

Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale.
(Harvey B. Mackay)

Oggi in Italia, il Trust è entrato a pieno diritto nel nostro ordinamento e ha visto numerosissimi casi di applicazione. L’esempio che abbiamo illustrato è infatti soltanto una delle innumerevoli ipotesi nelle quali l’istituto può trovare applicazione.