L’investitore che decide dopo il 31 dicembre 2017 di acquisire il bene tramite contratto di leasing può usufruire del super e iper-ammortamento se:
- effettuato l’ordine
- versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017.
Con riferimento ai super-ammortamenti 2017 è prevista la possibilità di accedere all’agevolazione anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura apri al 20%.
Solo al verificarsi di entrambe le condizioni risultano ammissibili al super-ammortamento anche gli investimenti effettuati nel periodo 1 gennaio 2018-30 giugno 2018.
Le stesse condizioni per fruire del termine “lungo” valgono anche con riferimento agli iper-ammortamenti, per i quali è però prevista la possibilità di agevolare gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2018.
Per poter usufruire del super e iper-ammortamento relativamente ai beni acquisiti tramite locazione finanziaria entro il 31 dicembre 2017 deve:
- essere sottoscritto il contratto di leasing
- essere effettuato il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta.
La maggiorazione spetta anche nel caso in cui dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, l’investitore decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing.
La restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato consentirà di beneficiare del super e iper-ammortamento a condizione che venga:
- corrisposto al locatore un maxicanone in misura pari all’acconto che il fornitore ha restituito
- inserito nel contratto di leasing il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.