L’ottimizzazione dei tempi e dei costi da parte del fisco per l’attività di verifica e controllo passa attraverso l’utilizzo della PEC che “prepensiona” la raccomandata.

Tramite la posta elettronica certificata il fisco notifica la generalità degli atti riguardanti la sua attività di accertamento.

La medesima facoltà di utilizzo della PEC è estesa anche all’Agente della riscossione (ex Equitalia) ai fini della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva tramite ruolo relativamente ai carichi affidati da tutti gli Enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.

Da quando decorrono le nuove disposizioni?

  • La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge a decorrere 1 luglio 2017 avverrà a mezzo PEC
  • La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge deve avvenire entro il 30 giugno 2017 può essere fatta ancora mediante la procedura prevista precedentemente (es: raccomandata).

Chi è obbligato ad avere un indirizzo PEC?

  • Imprese individuali
  • Società
  • Professionisti
  • Pubblica Amministrazione

Anche i soggetti non obbligati a disporre della Posta Elettronica Certificata (Es: privati, condomini, enti non commerciali, associazioni), qualora richiedano l’invio degli atti all’indirizzo di posta elettronica di cui sono intestatari ovvero di un soggetto delegato, devono dotarsi di un indirizzo PEC.

Cosa succede se la PEC è inattiva o scaduta?

Se la casella è satura ovvero l’indirizzo PEC non risulti valido o attivo ritorna applicabile la notifica cartacea (raccomandata).

È quindi importante controllarla periodicamente e tenere monitorata la data di scadenza.

Cosa cambia rispetto alla raccomandata?

La notifica tramite Posta Elettronica Certificata è in grado di fornire la prova legale dell’avvenuta ricezione del messaggio. Il momento dal quale si considera recapitata-ricevuta è quello dell’invio e non quello della lettura!