Art. 65 (Credito d’imposta per botteghe e negozi), DL 17 Marzo 2020, n. 18

1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto
  • per l’anno 2020
  • un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione,
  • relativo al mese di marzo 2020,
  • di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2.Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3.

Commento Articolo 65 (Credito di imposta per botteghe e negozi)

La disposizione in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).

Va precisato, dal dato letterale della norma che:

  • esclude i professionisti
  • non fornisce alcuna indicazione operativa su come operi il credito di imposta e come si possa accedere allo stesso
  • non contiene nemmeno un rinvio ad un successivo atto amministrativo (per esempio decreto o similare) con il quale si debbano dare, come di consueto, le informative operative per l’esercizio di tale diritto.
  • Il credito non può essere monetizzato se non attraverso la sua compensazione con imposte, tasse e contributi.

Resta anche da capire come operare per quei contratti, tipo affitti di azienda, nei quali il canone di concessione in godimento del bene è un tutto uno con il corrispettivo per il godimento della azienda.

Il credito opera unicamente per il canone del mese di marzo 2020 anche se la norma fa riferimento all’intero anno 2020.