Chi riguarda la sospensione dei pagamenti
Viene disposta la sospensione delle scadenze nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari di cui possono beneficiare (mediante richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane[1] che alla data di entrate in vigore del Decreto (17 marzo 2020) avevano ottenuto prestiti o linee di credito.
Il dato letterale non comprende nella moratoria i professionisti.
Quali pagamenti sono sospesi
- Rate di mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale,
- Canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020
- Non possono essere sospese crediti “deteriorati”[2]
- Sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di costi né per l’intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.
- Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari
- Le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale
- Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento.
a) apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;
b) contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale.
Cosa fare per ottenere la sospensione
Le imprese devono ① autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia (co. 3) per ottenere una moratoria sui finanziamenti che alla data di pubblicazione del Decreto ② non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.
Cosa può fare o non fare la banca
La sospensione dei pagamenti:
- priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.
- non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria (è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito)
- resta impregiudicata la facoltà degli intermediari finanziari di rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria qualora sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano in tale direzione