Chi riguarda la sospensione dei pagamenti

Viene disposta la sospensione delle scadenze nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari di cui possono beneficiare (mediante richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane[1] che alla data di entrate in vigore del Decreto (17 marzo 2020) avevano ottenuto prestiti o linee di credito.
Il dato letterale non comprende nella moratoria i professionisti.

Quali pagamenti sono sospesi

  • Rate di mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale,
  • Canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020
  • Non possono essere sospese crediti “deteriorati”[2]
  • Sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di costi né per l’intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.
  • Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari
  • Le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale
  • Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento.

a) apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;

b) contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale.

Cosa fare per ottenere la sospensione

Le imprese devono ① autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia (co. 3) per ottenere una moratoria sui finanziamenti che alla data di pubblicazione del Decreto ② non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.

Cosa può fare o non fare la banca

La sospensione dei pagamenti:

  • priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.
  • non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria (è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito)
  • resta impregiudicata la facoltà degli intermediari finanziari di rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria qualora sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano in tale direzione

[1] Definizione di micro-impresa, piccola impresa e media impresa
–  Definizione di micro impresa aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro
–  Definizione di piccola impresa sono aziende con meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro
–  Definizione di media impresa hanno un massimo di 250 unità lavorative e un fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro
[2] I Non Performing Loans (crediti deteriorati) sono prestiti la cui riscossione da parte delle banche è incerta. Costituiscono una delle tre categorie di “crediti deteriorati”, che si distinguono in base alla diversa probabilità di recuperare il credito e alla scadenza: ① le esposizioni scadute e/o sconfinanti (Past Due) eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni, ② le inadempienze probabili (Unlikely To Pay, dette UTP) sono le esposizioni per le quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, ③ le sofferenze (i NPL appunto) sono le esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.