Il Tribunale di Roma ha affrontato il caso della legittimità di clausole che vengono talvolta incluse negli statuti societari o nei patti parasociali allo scopo di regolamentare e risolvere situazioni in cui, per via di una grave e reiterata divergenza di opinioni o per qualsivoglia altra ragione di litigiosità insorta fra i soci, si determina uno posizione di stallo del funzionamento dell’assemblea, con conseguente effetto di paralisi nella gestione dell’impresa.

La soluzione sviluppata nella prassi è costituita dalla clausola indicata con il termine evocativo di “russian roulette clause”. Mediante questo tipo di clausola, al verificarsi dello stallo nel processo decisionale tra i soci, uno qualsiasi degli stessi si assume in modo irrevocabile l’obbligazione alternativa di vendere, oppure di acquistare, la partecipazione dell’altro socio.

Il caso classico è quello di una società con due soci paritetici. Al verificarsi della situazione di stallo, tale clausola consente ad uno dei due soci, di esercitare la facoltà di determinare il prezzo a cui egli si obbliga a vendere all’altro socio la sua quota, offrendo in alternativa di acquistare la quota dell’altro socio al medesimo prezzo. In altri termini, la clausola ha l’effetto di risolvere la situazione di stallo ponendo uno dei due soci nella condizione di decidere se vendere la propria quota, o se acquistare la quota dell’altro socio.

Il socio che “subisce” la clausola, avrà pertanto la facoltà di decidere a quale delle due offerte aderire. Naturalmente, se le quote non fossero paritetiche, dovrebbe essere garantita una proporzionalità fra i rispettivi prezzi di cessione e di acquisto.

Il Tribunale di Roma, conclude per la legittimità di una simile clausola rigettando le eccezioni sollevate e svolgendo alcune interessanti considerazioni:

  • in primo luogo, sottolinea la meritevolezza di questo tipo di clausole, in quanto volte a ricercare soluzioni in favore della rimozione dello stallo decisionale degli organi sociali e quindi a preservare il valore dell’impresa e della sua continuità;
  • quanto alla eccezione che una simile clausola si risolverebbe nella fissazione di un prezzo di cessione delle quote riservato al mero arbitrio di una delle parti, il Tribunale risponde che tale rischio è rimosso dalla semplice circostanza per cui al socio viene offerta la facoltà di poter acquistare allo stesso prezzo la partecipazione dell’altro socio; in questo modo, verrebbe superato il rischio che il prezzo della vendita venga visto come determinato arbitrariamente da una delle parti a danno dell’altro contraente.